NOVITA' IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA
Il Decreto Milleproroghe DDL SVILUPPO N. 70/2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 110 del 13 maggio.
All'articolo 7 comma 2 lettera z) punto cc) è stato disposto che:
" le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'art.2 del DLgs 26 del 2/2/2007 trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del DLgs 504/1995 (legge accise) sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al 127/bis della tabella A parte II del DPR 633/72 (legge IVA)"
Da quanto sopra, contrariamente a quanto definito con le Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 108/E del 15 ottobre 2010 e n. 112/E del 22 ottobre 2010, lo scaglione di 480 mc. di gas all'aliquota IVA del 10% va riconosciuto per singolo contratto di fornitura indipendentemente dal numero di unità immobiliari servite.








